gatto in viaggio
Nuove norme europeo per i mici in viaggio: passaporto e non solo.
A partire dal 1 ottobre 2004 diventerà obbligatorio il passaporto europeo per cani, gatti e furetti che viaggeranno con il proprietario all’interno della Comunità europea. Il nuovo documento conterrà una parte anagrafica, dove è anche prevista la presenza facoltativa della foto dell’animale, ed un’altra parte contenente le notizie sanitarie come le vaccinazioni effettuate, i trattamenti contro le zecche, le visite mediche, gli esami di laboratorio. Il passaporto viene rilasciato dai servizi sanitari dell’ A.s.l. a cui è necessario presentare il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina. Quindi, mentre per i cani i proprietari dovrebbero, per legge, già essere in possesso di tale documento, per i gatti ed i furetti, i loro amici umani dovranno iscriverli all’anagrafe canina del Comune di residenza e richiedere il microchip d’identificazione, che sarà applicato sulla cute dell’animale da un medico veterinario, oppure si potrà optare per un tatuaggio di riconoscimento.
gattoamico piccolo

Il passaporto dei gatti

L’introduzione del passaporto per gli animali da compagnia rientra in una serie di norme, contenute nel regolamento 998/2003 della Comunità europea, che disciplinano lo spostamento dei ns. amici all’interno dell’Unione. Bruxelles ha così imposto l’identificazione dei gatti, cani e furetti tramite un microchip che dovrà essere conforme alla norma ISO 11784 o 11785 ( queste sigle indicano semplicemente i criteri costruttivi di questi piccoli circuiti elettrici, la loro standardizzazione permetterà l’utilizzo in tutta Europa di un unico lettore di chip ), altrimenti, se all’animale è stato applicato un circuito di vecchia generazione, il proprietario dovrà, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi per la sua lettura, quindi, in pratica, sarà costretto a comprarsi ed a portare con sé il lettore appropriato. In alternativa il riconoscimento può essere eseguito, ma soltanto per i prossimi 8 anni, tramite un tatuaggio. Il regolamento 998/2003 prevede anche una vaccinazione antirabbica effettuata da non meno di 30 giorni e da non piu’ di 365 giorni dalla partenza. L’entrata in vigore della norma europea non modifica gli obblighi sanitari previsti dai singoli Stati. Particolari disposizioni sono previste per l’ingresso in Gran Bretagna e Svezia. Per queste ultime due nazioni, per esempio, è prevista, trenta giorni dopo la vaccinazione antirabbica, un’analisi eseguita da laboratori autorizzati, che rileva la titolazione, ovvero la quantità, d’anticorpi per la rabbia che non possono essere inferiori ad almeno 0,5 UI/ml. Solo se tale esame, che ha lo scopo di verificare l’efficacia del vaccino, allora l’ingresso è consentito dopo sei mesi in G.B. e dopo quattro mesi in Svezia. Per evitare qualsiasi inconveniente è, in ogni caso, sempre consigliabile chiamare le relative ambasciate.

 

 

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