A partire dal
1 ottobre 2004 diventerà obbligatorio il passaporto
europeo per cani, gatti e furetti che viaggeranno con il proprietario
all’interno della Comunità europea. Il nuovo documento
conterrà una parte anagrafica, dove è
anche prevista la presenza facoltativa della foto dell’animale,
ed un’altra parte contenente le notizie sanitarie
come le vaccinazioni effettuate, i trattamenti contro le zecche, le
visite mediche, gli esami di laboratorio. Il passaporto viene
rilasciato dai servizi sanitari dell’ A.s.l. a cui è
necessario presentare il certificato d’iscrizione all’anagrafe
canina. Quindi, mentre per i cani i proprietari dovrebbero,
per legge, già essere in possesso di tale documento, per
i gatti ed i furetti, i loro amici umani dovranno iscriverli
all’anagrafe canina del Comune di residenza e richiedere
il microchip d’identificazione, che sarà applicato
sulla cute dell’animale da un medico veterinario, oppure si potrà
optare per un tatuaggio di riconoscimento. |
L’introduzione
del passaporto per gli animali da compagnia rientra in una serie
di norme, contenute nel regolamento 998/2003 della Comunità
europea, che disciplinano lo spostamento dei ns. amici all’interno
dell’Unione. Bruxelles ha così imposto l’identificazione
dei gatti, cani e furetti tramite un microchip che dovrà
essere conforme alla norma ISO 11784 o 11785 ( queste sigle
indicano semplicemente i criteri costruttivi di questi piccoli circuiti
elettrici, la loro standardizzazione permetterà l’utilizzo
in tutta Europa di un unico lettore di chip ), altrimenti, se all’animale
è stato applicato un circuito di vecchia generazione, il
proprietario dovrà, in occasione di qualsiasi controllo,
fornire i mezzi per la sua lettura, quindi, in pratica, sarà
costretto a comprarsi ed a portare con sé il lettore appropriato.
In alternativa il riconoscimento può essere
eseguito, ma soltanto per i prossimi 8 anni, tramite
un tatuaggio. Il regolamento 998/2003 prevede anche
una vaccinazione antirabbica effettuata da non meno di
30 giorni e da non piu’ di 365 giorni dalla partenza. L’entrata
in vigore della norma europea non modifica gli obblighi sanitari
previsti dai singoli Stati. Particolari disposizioni
sono previste per l’ingresso in Gran Bretagna e Svezia.
Per queste ultime due nazioni, per esempio, è prevista, trenta
giorni dopo la vaccinazione antirabbica, un’analisi eseguita
da laboratori autorizzati, che rileva la titolazione, ovvero la
quantità, d’anticorpi per la rabbia che non possono
essere inferiori ad almeno 0,5 UI/ml. Solo se tale esame, che ha
lo scopo di verificare l’efficacia del vaccino, allora l’ingresso
è consentito dopo sei mesi in G.B. e dopo quattro mesi in
Svezia. Per evitare qualsiasi inconveniente è,
in ogni caso, sempre consigliabile chiamare le relative
ambasciate.
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